“Lettera sulla tolleranza”, John Locke

La Lettera sulla tolleranza (Epistula de tollerantia) fu scritta dal filosofo inglese John Locke nel 1685. Opera capitale per il pensiero giuridico europeo, essa prende le mosse dal contrasto tra le diverse comunità cristiane presenti in Inghilterra, e ha come scopo la definizione di quella che dovrebbe essere l’attitudine dello Stato nei confronti delle confessioni religiose. Colpisce non solo per l’anticipo di almeno un secolo col quale viene trattato il principio di libertà religiosa (sancito verso la fine del ‘700 dalla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti d’America e dalla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino), ma anche per l’estrema attualità di alcune riflessioni concernenti i casi in cui lo Stato deve accordare la tolleranza ai vari culti.

Ammirabile in quest’opera risulta inoltre la capacità mediante la quale Locke riesce ad astrarre da una situazione particolare come quella dell’Inghilterra anglicana del ‘600 per arrivare all’enunciazione di princìpi generali che non solo si sarebbero potuti applicare già a quel tempo (come del resto era desiderio dell’autore), ma che sono stati poi messi in pratica dagli Stati occidentali contemporanei, fino al giorno d’oggi.

Stato e Chiesa

Addentriamoci ora nel contenuto dell’opera. Il programma di politica religiosa concepito da Locke nella Lettera prevede come requisito essenziale per la sua attuazione la distinzione degli ordini dello Stato e della Chiesa.

Che cos’è uno Stato? “Una società di uomini costituita per conservare e promuovere soltanto i beni civili”. Ne consegue che l’attività dell’autorità pubblica deve risolversi unicamente nel compito di preservare ai cittadini la giusta proprietà di questi beni mediante “leggi imposte a tutti nello stesso modo”, la cui violazione comporta lo sconto di una pena. La giurisdizione dello Stato è dunque circoscritta alla cura delle res materiales, e non può in alcun modo estendersi alla salvezza delle anime. Questo anzitutto perché “non risulta in nessun luogo che Dio abbia concesso un’autorità di questo genere su altri uomini” e in secondo luogo perché tutto il potere del magistrato civile consiste nella costrizione, ma quest’ultima in materia di religione non arreca nessun beneficio dal momento che la salvezza dell’anima può essere raggiunta solo in virtù di una professione di fede intimamente riconosciuta come valida dall’individuo. Io posso pronunciare tutte le preghiere che mi impone lo Stato, ma se non credo nella loro validità non avrò mai salva l’anima; inoltre –  particolare non trascurabile – anche ammesso che la coercizione statale possa salvare le anime, non è detto che la religione fatta propria dallo Stato sia quella vera. Ne conseguirebbe l’assurdità secondo la quale la salvezza dell’anima sarebbe postulata alla fortuna di nascere in quello Stato laddove si impone la vera fede.

Locke cerca poi di spiegare cosa sia una Chiesa: “Mi sembra che una Chiesa sia una libera società di uomini che si riunisce spontaneamente per onorare pubblicamente Dio nel modo che credono sarà accetto alla divinità, per ottenere la salvezza dell’anima”. Essendo una libera società, deve essere concesso a tutti il diritto di entrarvi spontaneamente e di uscirne qualora lo si preferisca. Visto poi che si tratta di una societas, appare logico come per la sua sussistenza siano necessarie delle leggi; quest’ultime tuttavia, a differenza delle leggi dello Stato, non possono prevedere una vera e propria pena per la loro violazione, dal momento che il ricorso alla forza appartiene solo allo Stato, e che i beni civili non possono essere tolti ai privati a titolo di pena se non dal magistrato civile, dal momento che egli solo ne ha la giurisdizione. La Chiesa non avrebbe dunque a propria disposizione né delle pene né degli atti coercitivi attraverso i quali far valere la propria legge: le sue armi si ridurrebbero alle esortazioni, ai moniti e a i consigli. Tuttavia, qualora il trasgressore delle leggi ecclesiastiche non voglia correggersi e perseveri nel peccato, la Chiesa non è tenuta a tollerarlo, e può dunque scomunicarlo, ovvero eliminarlo dalla Chiesa stessa: questa sarebbe la forza ultima ed estrema alla quale può ricorrere il potere ecclesiastico.

I doveri in relazione alla tolleranza

Una volta stabiliti i confini tra gli ordini dello Stato e della Chiesa, Locke indaga su quali siano i doveri di ciascuno in ordine alla tolleranza.

Anzitutto, come già ricordato poche righe sopra, nessuna Chiesa è tenuta a tollerare quei suoi fedeli che, pur ammoniti, si ostinano a violare le leggi ecclesiastiche: essi saranno scomunicati. In secondo luogo, nessun privato può danneggiare altri privati perché essi non professano  una determinata religione, dato che l’appartenenza ad una qualsiasi confessione religiosa non ha nessuna ripercussione civile e non fa torto a nessuno.

La stessa tolleranza che i privati si devono vicendevolmente deve essere applicata anche dalle Chiese nei loro rapporti reciproci: in particolare, nessuna Chiesa può rivendicare un diritto maggiore su un’altra: “Se una di queste Chiese ha il potere di perseguitare l’altra, chiedo quale delle due ha questo potere e in base a quale diritto. Si risponderà senza dubbio che la Chiesa ortodossa ha questo diritto nei confronti di quella che erra, o che è eretica. Ma questo è dir nulla con parole grandi e appariscenti. Ogni Chiesa è ortodossa per se stessa ed erronea o eretica per gli altri”. Tutte le Chiese pretendono di professare la verità, di indicare la retta via per la salvezza, e così facendo escludono tutte le altre opzioni. Ma non possono in virtù di questa loro convinzione (peraltro non dimostrabile) sopprimere o perseguitare altre Chiese.

E se si conoscesse con certezza quale sia la vera fede? In questo caso si potrebbero perseguitare coloro che la disconoscono e ne seguono un’altra? La risposta di Locke è negativa, e si basa sull’elementare principio in base al quale la fede, in quanto cosa interiore, non può essere imposta, e può garantire la salvezza dell’anima solo se professata con sincerità: a Dio saranno gradite solo le preghiere pronunciate spontaneamente, non per imposizione.

Come la Chiesa non può imporre il suo credo, allo stesso tempo e a maggior ragione lo Stato non può punire con sanzioni civili chi devia da leggi ecclesiastiche, così come non può imporre (con leggi civili) dei riti ecclesiastici: la salvezza dell’anima infatti non è affare dell’autorità pubblica ma solo dell’individuo. Non è certo poi compito dello Stato punire i peccati: l’avarizia e l’ozio, ad esempio, sono indiscutibilmente dei peccati, eppure nessuno ha mai pensato che si dovessero promulgare delle leggi civili contro gli avari e gli oziosi.

Il magistrato civile non può vietare nelle riunioni religiose i riti sacri di una qualsiasi Chiesa, perché così facendo “abolirebbe la Chiesa stessa, il cui fine è adorare liberamente Dio a proprio modo”. Qui la domanda però sorge spontanea: lo Stato deve sempre tollerare i riti religiosi, anche nel caso in cui, ad esempio, si pratichi il sacrificio di bambini? No, perché ciò che non è lecito nella vita civile non può esserlo nemmeno nella pratica del culto. Le leggi non possono vietare o imporre i riti, ma allo stesso tempo quest’ultimi non posso trasgredire le leggi, che per definizione sono volte a  tutelare la convivenza civile. Ciò che è lecito nello Stato non può essere proibito dal magistrato nella Chiesa: questo è lo spazio di libertà di cui godono i riti religiosi.

Veniamo ora a chi non può essere tollerato dallo Stato, pur richiamandosi alla libertà di religione. Il magistrato civile non deve anzitutto accettare nessuna credenza avversa e contraria alla società umana e ai buoni costumi necessari per conservare la società civile (per quanto Locke stesso affermi che si tratta di un fenomeno raro). In secundis, non ha diritto ad essere tollerato chi  – col pretesto della propria fede – si attribuisca privilegi e maggiori poteri sulle cose civili, o addirittura rivendichi un dominio sugli altri uomini. Secondo Locke, lo Stato non è tenuto ad accettare neppure gli atei (e questa senza dubbio è una nota stonata in quello che è un vero e proprio manifesto della libertà di coscienza e di pensiero): l’argomentazione addotta a favore di questa tesi sta nel fatto che nessuna promessa, patto o giuramento sarebbe credibile se pronunciato da chi non ha il minimo senso del sacro.

Infine viene trattata la questione delle riunioni religiose: il filosofo inglese parte dalla considerazione di carattere storico secondo la quale esse sono state fermenti di sedizioni in alcune occasioni solo a causa di una libertà oppressa. Infatti, se fosse stata sempre conferita la tolleranza a tutte le Chiese, nessun gruppo religioso si sarebbe riunito per reagire con le armi alle costrizioni di altre Chiese o dello Stato. Quindi prima di tutto bisogna accordare una tolleranza generale ad ogni comunità ecclesiastica. Conseguentemente, non si può impedire che dei liberi cittadini si riuniscano per praticare il loro culto, così come non gli si può impedire di trovarsi in piazza o al mercato. Tuttavia, se pure in regime di tolleranza nelle riunioni religiose si fa qualcosa contro la pace pubblica, lo Stato deve intervenire per reprimere e punire quei tumultuosi che col pretesto della religione attentano al bene dei cittadini.