Come ha ricordato il romanista Guarino, “la nozione dell’aequitas è tra le più essenziali per la comprensione del diritto romano nel suo sviluppo storico, ma è nel contempo tra le più evanescenti e incerte e contraddittorie che le fonti romane ci offrano”. Le maggiori difficoltà vengono dal fatto che i giuristi romani – per via del loro approccio strettamente casistico – ci hanno lasciato solo sporadiche definizioni del concetto di aequitas, senza elaborare alcuna dottrina paragonabile a quella aristotelica. Per quanto concerne l’origine dell’aequitas nell’antica Roma, pare certo che l’arte retorica abbia svolto un ruolo fondamentale nella sua affermazione, come testimonia un passo di Cicerone: “In hoc genere pueri apud magistros exercentur omnes, cum in eius modi causis alios scriptum alios aequitatem defendere docentur”. Sappiamo che qualche illustre giurista romano conosceva l’Etica Nicomachea: ne abbiamo conferma dal riferimento in alcune opere al concetto di synallagma, trattato e approfondito proprio da Aristotele. Tuttavia, secondo alcuni autorevoli romanisti è da escludersi una derivazione greca dell’aequitas romana, il che sarebbe confermato anche dal diverso valore etimologico del termine epieikeia il quale indica la convenienza (tant’è che qualcuno ha proposto di tradurlo col vocabolo latino “convenientia”). Non bisogna tuttavia commettere l’errore di attribuire eccessiva importanza al dato filologico: come ha osservato Frosini, non possiamo limitarci a un semplice confronto di vocaboli, ma dobbiamo valutare il significato che i due termini hanno poi assunto nella loro operatività. Sotto questo profilo, aequitas ed epieikeia hanno senz’altro qualcosa in comune, dal momento che fanno riferimento “a un determinato atteggiamento pratico, cioè al comportamento del giudice nell’atto di formulare un giudizio giuridico”. Certamente vi sono anche delle differenze, ma prima di analizzarle è necessario indagare il concetto di aequitas, il che richiede una ricognizione storica delle varie fasi del diritto romano, dal momento che l’evoluzione dell’aequitas è strettamente connessa a quella delle strutture politiche, economiche e giuridiche dell’antica Roma.
L’evoluzione storica dell’aequitas romana
Com’è noto, le prime fasi del diritto romano furono caratterizzate dallo ius civile, un diritto rigido e formale, di derivazione sacrale, riservato ai soli cives romani e considerato eterno, perfetto ed immutabile. Il regno dello ius civile dominò incontrastato finché i romani non estesero la propria influenza politica, militare e commerciale sul Mediterraneo (attorno alla metà del III sec. a.C.). Roma era ormai una realtà politica diversa da quella dei secoli passati, confinata alle terre del Lazio: il contatto con nuovi popoli (sottomessi e non) portava con sé la necessità di un’innovazione nell’ordinamento giuridico romano, che in molti suoi punti si rivelava ormai anacronistico e inadatto a soddisfare le nuove esigenze economiche e sociali.
Fu così che nel 242 a.C venne istituito il praetor peregrinus, il quale “inter cives et peregrinos vel inter peregrinos ius dicit”. Egli non era vincolato né allo ius civile né alla rigida procedura delle legis actiones: risolveva invece le controversie mediante un procedimento più rapido e meno formale, quello per formulas, dove un ruolo fondamentale svolsero i nuovi concetti di aequum bonum e di bona fides.
In questa sede l’aequitas fu quel principio che permise al pretore – nella formulazione delle actiones contenute nel suo editto – di distaccarsi dallo ius civile per addivenire a soluzioni giuridiche più innovative e maggiormente rispondenti alla nuova coscienza sociale. Essa si impose dunque come forza creativa di diritto ogniqualvolta le antiche determinazioni dello ius civile non si rivelassero più adatte a disciplinare i rapporti economici-giuridici. Come affermò Calasso, l’evoluzione del diritto romano vide nell’aequitas il proprio principio mediatore, “un unicum nella storia”.
A partire dal II sec. a.C., con la lex Aebutia, venne data ai cives la possibilità di rivolgersi al praetor urbanus utilizzando il procedimento formulare in luogo di quello per legis actiones. Anche qui si assistette ad una frequente opera derogatrice dello ius civile (anche tramite nuove actiones ed exceptiones) fino alla formazione di un nuovo sistema giuridico cui fu dato il nome di ius honorarium. Quest’ultimo non si sostituiva allo ius civile (sempre considerato il “vero” diritto dai romani): lo prendeva piuttosto come base di partenza per l’elaborazione di nuovi istituti e di nuove soluzioni, che trovavano la propria legittimazione nell’imperium del magistrato e la propria ispirazione nella dottrina e nelle opere dei giuristi più illustri (auctoritas prudentium).
È curioso notare che un dualismo simile a quello tra ius civile e ius honorarium si presentò nel diritto inglese circa millecinquecento anni più tardi, dove accanto ad un Common Law ormai immobile e irrigidito dalla cosiddetta “serrata dei writs” si formò un nuovo impianto giuridico, l’Equity, dotato di un proprio sistema giudiziario atto a risolvere le controversie proprio secondo equità: il risultato fu la creazione di nuovi istituti giuridici che si affiancarono a quelli più risalenti.
Tornando al diritto romano, l’aequitas dell’età classica finì in conclusione per rappresentare quell’ideale di perfetta giustizia a cui l’intero ordinamento doveva conformarsi. Questo ruolo si rafforzò ulteriormente nell’epoca successiva: infatti una famosa costituzione di Costantino del 314 affermava: “Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem”. Le ragioni dell’equità e della giustizia (da intendersi qui come sinonimi) devono sempre prevalere su quello del diritto stretto.
Nell’epoca giustinianea, anche per via dell’influenza del Cristianesimo, l’equità romana conobbe una trasformazione non indifferente, finendo per identificarsi in molte circostanze con nuovi principi di matrice religiosa, quali la misericordia e la benignitas, come di fatto avveniva nelle actiones arbitrariae, in cui “permittuntur iudici ex bono et aequo aestimare”: i giudici molto spesso decidevano le controversie secondo i suddetti principi teologici, dando vita a quell’aequitas che in tempi più tardi venne poi definita sprezzantemente come “cerebrina” e “bursalis” (che si tira fuori dalla borsa all’occorrenza). L’equità andava sempre più affermandosi come un’applicazione benevola della legge, quando invece in epoca classica poteva benissimo essere anche un’aequitas severitatis, vale a dire un’equità che conduceva a soluzioni più severe di quelle previste dalla legge.
L’aequitas naturalis in particolare finì per sovrapporsi allo ius naturale, che cominciava ad
essere inteso proprio in questo periodo come l’ordine naturale delle cose stabilito da Dio.
L’aequitas nelle fonti romane: Cicerone e Labeone
Sarebbe un lavoro interminabile rendere conto di tutte le principali definizioni di aequitas contenute nelle fonti romane. È tuttavia necessario concentrare l’attenzione su alcune di esse per arrivare alla delineazione di quegli elementi comuni che ci possano consentire di dare un’idea del concetto di aequitas romana, seppur approssimativa.
Uno degli autori più fecondi sul tema fu Cicerone. Prima di tutto, Cicerone delinea l’aequitas secondo il suo significato originario di eguaglianza e parità: “valeat aequitas, quae paribus in causis paria iuria desiderat”. L’equità dunque appare come la necessaria eguaglianza di trattamento giuridico (paria iuria) a fronte di una parità di situazioni (paribus in causis). In sintesi, essa richiede che a situazioni uguali corrisponda un eguale disciplina.
In seconda battuta, Cicerone parifica l’aequitas alla iustitia: “Iustitia est aequitas” è la brevissima ma quanto mai significativa definizione che troviamo in Rhet. Her. 3.3. Essa trova in parte conferma nella celebre definizione di Celso: “Ius est ars boni et aequi”, dove si mette in luce lo stretto nesso tra diritto, giustizia ed equità.
Altrettanto fondamentale è la distinzione fra aequitas constituta ed aequitas naturalis: la prima è quella insita nell’ordinamento, la seconda è quella che sta al di fuori di esso. In relazione all’aequitas constituta, Cicerone ne distingue tre species: una pars legitima (quella rinvenibile nello ius scriptum), una conveniens (fondata sugli accordi) e infine una moris vetustate firmata (consolidata cioè negli mores degli antichi). Questo tipo di equità coincide perfettamente col diritto: “Ius civile est aequitas constituta”. Cicerone inoltre afferma che la caratteristica propria dello ius civile è quella di essere aequabile – neque enim aliter esset ius – e che la legge stessa deve considerarsi fons aequitatis. Tuttavia l’equità non si esaurisce completamente nello ius: una parte di essa – cioè l’aequitas naturalis – ne rimane fuori, svolgendo comunque un ruolo fondamentale per l’ordinamento. Tale equità ha infatti una funzione di ispirazione e di incitamento: potremmo affermare che essa stessa aspiri a divenire ius o per meglio dire a modellare il diritto vigente, correggendolo, modificandolo, rendendolo più confacente alla coscienza comune e alle nuove esigenze sociali.
Va infine ricordato che fra le diverse significazioni dell’equità nei testi ciceroniani troviamo anche quella di criterio interpretativo della legge: “Nihil esse tam regale quam explanationem aequitatis, in qua iuris erat interpretatio, quod ius privati petere solebant a regibus”. Anche in Labeone troviamo frequenti riferimenti all’aequitas, così come al suo contrario, l’iniquitas. In particolare Labeone si serviva dell’equità per formulare soluzioni innovative, in pieno accordo dunque con lo spirito dell’aequitas romana.
Possiamo citare un paio di esempi. In un caso Labeone teorizza l’applicazione analogica dell’editto “de incendio ruina rate nave expugnata” all’ipotesi di rapina di una villa o di una casa, e ciò per ragioni equitative. Il celebre giurista romano, a fronte della lacuna normativa, asseriva che l’assalto dei pirati potesse essere paragonato all’aggressione di una villa da parte di briganti. Qui dunque l’aequitas torna nella sua accezione ciceroniana di eguaglianza: a fronte di situazioni simili è necessaria una medesima disciplina. L’equità serve in questo caso a Labeone per giustificare un’applicazione analogica della legge.
Un secondo esempio è rinvenibile in una decisione di Labeone in materia di dolo: “il giurista considera iniquum che si consenta all’attore nei cui confronti sia stata concessa una exceptio doli di contrapporre una replicatio doli; infatti, l’equità che giustifica la tutela concessa dal magistrato con l’exceptio doli non può ammettere che l’autore del raggiro tragga in alcun modo vantaggio dal suo comportamento immorale” (L. Solidoro Maruotti). In questo caso dunque viene negata una particolare tutela processuale con la giustificazione che la sua concessione sarebbe “iniqua”, contraria dunque al comune sentimento di giustizia (“iustitia est aequitas”).
Sintesi del concetto
Possiamo provare a riassumere i tratti distintivi dell’aequitas romana, in particolare di quella classica. Rimane tuttavia il rischio dell’approssimazione, né si pretende di dare una definizione esaustiva del concetto.
L’aequitas romana coincide essenzialmente con la perfetta giustizia dalla quale l’ordinamento non deve mai distaccarsi e a cui invece deve sempre ispirarsi, modificando le proprie soluzioni qualora la coscienza comune e le nuove istanze sociali lo richiedano. Secondo l’opinione di Guarino, almeno fino all’età classica i termini aequum e iniquum hanno significato infatti la rispondenza o meno della norma alla coscienza sociale del momento storico in cui essa trovava applicazione, ragion per cui ciò che era iustum (cioè conforme a ius) poteva anche apparire iniquum, e ciò che appariva aequum poteva anche essere iniustum.
L’equità così intesa costituisce un vero e proprio “principio informatore del diritto”, qualcosa che sta nello stesso tempo alla base della legge scritta, permeandola (aequitas constituta), e al di fuori di essa, spingendo verso innovazioni della norma o estensioni della stessa a casi simili (aequitas naturalis).
L’aequitas romana è inoltre quell’istanza di eguaglianza che non può accettare soluzioni diverse per casi identici. Essa “tende a ristabilire l’equilibrio turbato da una deviazione della norma giuridica all’ideale di perfetta giustizia” (P.G. Caron).
Per ultimo, l’equità vale anche come criterio ermeneutico della legge, il che ci sarebbe peraltro testimoniato da un passo di Ulpiano, dove a proposito della necessità di discostarsi dal rigore della legge ove essa produca risultati iniqui si afferma: “In summa, aequitatem quoque ante oculos habere debet iudex”.
Ci rimangono infine da analizzare le differenze con l’epieikeia aristotelica. Possiamo senz’altro notare come quest’ultima manchi di quella funzione generale propria dell’aequitas romana: l’epieikeia interviene infatti come “giustizia del caso concreto”, non tanto come principio a cui l’ordinamento deve ispirarsi. Nella visione aristotelica sembra mancare quel rapporto di influenza tra equità e diritto proprio dell’esperienza romana: l’epieikeia si manifesta solo come correttivo della legge quando essa sia difettosa a causa della propria universalità. L’aequitas romana dunque è qualcosa di più vasto e totalizzante: se è anche epieikeia, “essa peraltro non è solo epieikeia” (A. Guarino).